mercoledì 12 novembre 2014

Il nostro appuntamento per la settimana europea per la riduzione dei rifiuti è il 29 novembre...un appuntamento dedicato ai più piccoli dai 3 ai 12 anni, presso la sede di o2italia


L’azione si baserà sulla presentazione del libro Io non spreco e tu? 10 ricette eco-creative attraverso l’attivazione di laboratori ecocreativi con materiali altamente digeribili, biodegrabili verso zero rifiuti. Il libro realizzato a cura di o2italia e realizzato da Myleco sas, racchiude una raccolta di 10 ricette antispreco sulla spesa sostenibile e la tavola, piccoli spunti per i bambini, dai 4 ai 12 anni che avranno delle tracce per realizzare dei loro interventi creativi e utili per la famiglia. Tracce, frasi, eco-consigli schemi da ritagliare e piegare, pagine da riempire per scrivere, disegnare, costruire i passi che insieme possiamo fare con il "saper fare" per ridurre gli sprechi a tavola, al supermercato e a scuola. Aiutare i consumatori a fare la spesa, facendo un momento dedicato nel laboratorio su come evitare acquisti inutili e su come evitare sprechi di cibo al supermercato e a casa. L’azione della Myleco coinvolge i dipendenti, le famiglie, il territorio del comprensorio e si attiva sul web con una sezione del blog e del sito aziendale per diffondere in rete il progetto, le schede degli ecoconsigli antispreco e la spesa sostenibile www.myleco.it  
Data azione: sab 29 nov 2014
Action developer: Myleco sas con o2italia
Regione: Sicilia
Indirizzo: sede o2italia (ricerca per la diffusione di buone pratiche, stili di vita sostenibili ed ecodesign), Pier Santi Mattarella Olivarella, San Filippo del Mela

giovedì 6 novembre 2014

Più di mille domande a risposta multipla per testare la tua preparazione sul tema sostenibilita!

http://ecoquiz.achabgroup.it/

Videosorveglianza in azienda: tra sicurezza e privacy


Il progresso tecnologico offre soluzioni sempre più avanzate e complete in tema di videosorveglianza, ma quando arriva il momento di installare un impianto è importante essere informati.
L’installazione di sistemi per la videosorveglianza ha assunto negli ultimi anni una grande diffusione, in particolare in ambito aziendale per motivi di controllo (accessi, movimentazioni, processi produttivi, ecc,) e di sicurezza (intrusioni, furti, danneggiamenti, ecc.).
La sicurezza, in particolare, è diventata un bisogno sempre più forte e sentito nelle aziende, specchio di quello che accade all’interno dell’odierna società.


Spesso ci si chiede come sia possibile poter coniugare il rispetto delle norme sulla privacy e i diritti dei lavoratori, con le proprie necessità ed esigenze di sicurezza nell' ambiente di lavoro.
Bisogna partire dalla premessa che spesso non tutto ciò che è tecnicamente possibile è anche giuridicamente legittimo, valutando che  in molte aziende  i dipendenti possono essere ripresi dalle telecamere stesse durante lo svolgimento del loro lavoro.
La Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) vieta all’art. 4 l’uso di impianti audiovisivi e altre apparecchiature atte al controllo a distanza del personale dipendente; inoltre la normativa sulla privacy (Dlgs n.196/2003) richiama la disciplina posta dall’art. 4 dello Statuto.
Sono in molti i lavoratori che si irrigidiscono non appena sentono parlare di telecamere o di videosorveglianza: il timore è quello di essere monitorati per tutta la durata dell’orario lavorativo e di avere il fiato sul collo tutto il giorno vivendo con l’ansia di essere spiati.
Come può quindi un titolare installare un sistema di videosorveglianza nel totale rispetto della privacy dei propri lavoratori e senza rischiare di incorrere in accuse e sanzioni?
La procedura è piuttosto semplice e vale indubbiamente la pena seguirla passo dopo passo piuttosto che pentirsi di non averlo fatto dopo.
Un’azienda che vuole installare telecamere sul posto di lavoro deve:
-        indicare con apposita modulistica la presenza delle videocamere;
-        redigere un documento interno sulle motivazioni e la scelta della videosorveglianza nell’area aziendale;
-        informare il personale dipendente raggiungendo un accordo con la RSU aziendale o, in sua mancanza, chiedere l'autorizzazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro tramite il modello allegato al presente articolo (che, a rigore, dovrebbe essere preventiva all'installazione).
E’ importante sottolineare che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza in luoghi di lavoro nei quali sono occupati lavoratori dipendenti senza la preventiva autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro, oppure in modo illecito senza la garanzia del rispetto del D.Lgs.196/03 Testo Unico Privacy, comporta l’applicazione di ingenti sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali.
Gli adempimenti previsti dalla normativa vigente , che possono essere più o meno complesse a seconda dei casi, risulteranno più veloci e precise se effettuate con il supporto di un consulente qualificato in materia di Privacy che possa dare delle indicazioni precise in modo da risparmiare tempo prezioso e che diano la tranquillità all’azienda di non avere “brutte sorprese” in futuro.

Dott.sa Monica Di Stefano

Parliamo della Plastica


Per la raccolta differenziata della plastica bisogna seguire certe regole di base.

Teoricamente, tutti i tipi di plastica sono adatti al riciclaggio, a meno di contaminazioni che lo rendano sconveniente. Nei prodotti sicuramente riciclabili vi è comunque il simbolo caratteristico (tre frecce a formare un triangolo) con all'interno il numero SPI  Society of the Plastics Industry identificativo del polimero specifico (pe polietilene; pet polietilentereftalato; pvc polivinilcloruro). Alcuni tipi di plastica sono inadatti al riciclaggio diretto, così come viene attualmente svolto in molti comuni, per esempio, un tubetto di dentifricio non può essere riciclato a causa della difficile rimozione interna del residuo di prodotto, e così alcuni giocattoli, attaccapanni, custodie di CD, ma gli stessi si possono indirizzare alla produzione di plastiche di bassa qualità, imballaggi industriali, ed anche per alcune tipologie di arredi urbani.
In genere sono sicuramente differenziabili le resine termoplastiche, quali i contenitori per liquidi in plastica (contenitori di detersivi, bagnoschiuma e bottiglie) e tutti quelli definiti imballaggi.
Sono riciclabili, ed avviabili alla produzione di nuovo pellet per produrre plastica di buona qualità, le resine termoindurenti come la bachelite, le resine ureiche (di uso più recente), la melammina (piatti di plastica rigidi), le resine epossidiche (di uso più tecnologico, come colle ad alta resistenza) e molte resine poliestere, ecc..
L'art 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che contiene le norme in materia ambientale definisce in questo modo la raccolta differenziata:
l
a raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che siano effettivamente destinati al recupero.  





La raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio oltre che un obbligo di legge è anche un obbligo di convenienza e organizzazione economica. Lo stesso decreto legislativo dedica il titolo II alla gestione degli imballaggi e i produttori, gli utilizzatori degli imballaggi devono organizzarsi per il recupero degli imballaggi dopo il loro uso, che vanno conferiti nei centri di raccolta dove il soggetto gestore del servizio raggrupperà per tipologia.

Michele Petretta

lunedì 20 ottobre 2014

il decalogo dell'ufficio ecologico

10 regole per risparmiare

Si parla sempre di come ridurre gli sprechi in cucina, negli spostamenti, nei consumi domestici e anche nelle vacanze, ma spesso si tralascia il luogo in cui passiamo più ore durante il giorno: l’ufficio di lavoro. Nel luogo di lavoro passiamo gran parte della nostra vita attiva, è qui che possono avvenire gravi sprechi di risorse e consumi energetici.

Ecco un utile decalogo per vivere anche l’ambiente lavorativo in modo più green e piacevole:
1 – Organizzare gli spostamenti: car sharing, uso di mezzi pubblici, spostarsi in bici o a piedi quando possibile, l’ufficio ecologico comincia con il ridurre l’uso dell’auto il più possibile negli spostamenti. Meglio anche limitare l’uso dell’ascensore che rappresenta un notevole consumo di energia.

2 – Ricaricare e riusare: opta per penne e cartucce per stampanti ricaricabili o riciclabili, nel caso di imballaggi e scatole potranno essere riutilizzati per trasportare o inviare degli oggetti.

3 – Tecnologia a lungo termine: scegli prodotti tecnologici che garantiscano una lunga durata, acquistando monitor, pc o altri prodotti high-tech è sempre bene prolungare la garanzia e cercare di farli riparare se non funzionano più.

4 – Distributore automatico: i distributori automatici di acqua e bevande permettono non solo un risparmio di denaro e un vantaggio per i dipendenti, ma anche di limitare il consumo di materie prime e trasporti. Ricorda di accendere le macchinette del caffè solo quando serve e ai bicchieri di plastica preferisci tazze o tazzine in vetro o ceramica.

5 – I prodotti di cancelleria: scegliamo prodotti per la cancelleria ed articoli per ufficio a basso impatto ambientale, cartelline, gadget all’arredamento prodotti con materiali riciclati o facilmente smaltibili.

6 – Limita i consumi di carta: ricicla vecchi fogli stampati per prendere i tuoi appunti, limita le stampe allo stretto necessario ad esempio stampando fronte retro.

7 – Raccolta differenziata: anche in ufficio è importante effettuare una corretta raccolta differenziata dividendo per bene carta, plastica e altri materiali, quasi la metà dei rifiuti urbani arriva dagli uffici, con un po’ di collaborazione e impegno si riuscirà a dare una grande mano all’ambiente.

8 – Ridurre gli sprechi: spegnere il computer quando si va in pausa e le luci quando ci si allontana anche solo per una veloce riunione, le normali regole di risparmio energetico devono essere rispettate anche sul luogo di lavoro.

9 – Riscaldamento e aria condizionata: anche per quanto riguarda la gestione degli ambienti dovremo stare attenti a non esagerare con i consumi, in estate la temperature deve essere regolata massimo 5-8 gradi in meno di quella esterna, in inverno una temperatura di 19-20 gradi sarà più che sufficiente.

10 – Un angolo verde: un piccolo spazio verde dove rilassarsi, un tocco di natura in ufficio, piante, erba e fiori possono essere molto utili non solo per arredare gli ambienti di lavoro, ma anche per ricordarci ogni giorno la bellezza della natura che dobbiamo preservare.

Scarica il formulario rifiuti


Formulario Identificazione Trasporto Rifiuti  - art. 193 D.Lgs. 152/2006

Il formulario svolge la funzione di anello di congiunzione rispetto agli altri adempimenti ambientali e garantisce la tracciabilità del flusso informativo relativo ai rifiuti tra i diversi soggetti coinvolti nella loro gestione (produttore, trasportatore, destinatario finale). In molti casi esso costituisce la base documentale per le annotazioni nel registro di carico e scarico dei rifiuti.

Sul Registro vanno annotati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti; il Formulario invece è il documento che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti.
Prima del suo utilizzo, il Formulario va numerato e vidimato di norma dalla Camera di commercio della provincia in cui ha sede legale l’impresa.
Il Formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del Formulario deve rimanere presso il detentore; le altre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario (soggetto autorizzato al recupero o smaltimento), sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore. Quest’ultimo è tenuto a trasmetterne una al detentore, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore stesso.
Il produttore del rifiuto ha tempo 10 gg lavorativi dalla produzione del rifiuto e dello scarico del medesimo per registrare il formulario sul proprio registro di carico scarico rifiuti. Una volta registrato, segnare il numero progressivo della registrazione sulla propria copia del formulario nel campo “ Numero registro”.
Tutte le copie del Formulario di identificazione dei rifiuti devono essere conservate per cinque anni.

 Si ricordano inoltre le seguenti SANZIONI (Art. 258 D.Lgs. 152/2006) per mancata compilazione o inesatta/incompleta compilazione:
REGISTRTI CARICO/SCARICO sanzione amministrativa per ogni errore;
FORMULARI sanzione amministrativa e PENALE per i soli rifiuti pericolosi per ogni errore.
Scarica il formulario

lunedì 13 ottobre 2014

Iscriviti alla newletter myleco

iscriviti alla newsletter Myleco

Gioca a Pack Man

http://scuola.comieco.org/files/Comieco_Packman_720x400.swf

E tu quanto sei insostenibile?

Scopri che peso hanno le tue azioni quotidiane con un piccolo gioco. Attento! Potresti scoprire di essere un Ecomostro... ma basta un buon consiglio per cambiare. L'idea è venuta a quelli di Ecolifestyles.eu, il nostro sito amico impegnato nel cambiamento degli stili vi vita quotidiani per l'abbattimento dei gas as effetto serra, e l'obiettivo è di proporre online un 'game' in cui scegliere il proprio avatar e rispondere a poche semplici domande sul tuo attuale stile di vita per comprendere quanto sia ecosostenibile e migliorabile con alcuni suggerimenti. 
"All'inizio doveva essere piu' complesso ma ci siamo resi conto che volevamo diventasse piu fruibilie per tutti - spiega Alessasandra Tedeschi di Deep Blue che ha realizzato il gioco online-. Abbiamo voluto che non solo simulasse i propri comportamenti ma potesse ssere educativo, proporrre dei suggerimenti semplici ma spesso non conosciuti, perché tutti abbiamo bisogno di capire dove sbagliamo". Alla fine del gioco sarai inquadrato in un profilo e non è escluso che tu sia un ecomostro... ma anche per gli ecomostri, alla fine, cè un consiglio per migliorarsi! Gioca!!!

mercoledì 1 ottobre 2014

Newsletter ottobre 2014


Come compilare il registro carico e scarico dei rifiuti
 
Il registro di carico e scarico rifiuti consente di documentare la corretta gestione dei rifiuti e di tracciarne il percorso dalla produzione allo smaltimento e recupero. In fase di trasporto il registro deve essere accompagnato da un formulario identificativo dei rifiuti trasportati. Entrambi i documenti devono essere fatti visionare alle istituzioni ispettive tutte le volte che esse lo richiedano. Inoltre sulla base di tali documenti viene fatta una comunicazione annuale alla Camera di Commercio competente per territorio che raccoglie i dati e li sistematizza (MUD). In essi sono contenuti i dati di carico e scarico, la tipologia qualitativa degli stessi, il rispetto nelle procedure di gestione degli impianti e l'effettivo utilizzo dei presidi ambientali.
La gestione dei rifiuti è regolamentata dal D. L. 152/2006 art. 189 e 190. Quest'ultimo articolo è stato completamente modificato dalla recente L.125/2013 ridefinendo chi sono i soggetti tenuti a compilare il registro di carico e scarico. In particolare: enti e imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi derivanti da attività artigianali e industriali e del trattamento acque; enti e imprese che effettuano raccolta, trasporto e preparazione rifiuti; intermediari e commercianti di rifiuti speciali e non; enti ed imprese che aderiscono volontariamente al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).
Quanto alle modalità operative di compilazione del registro si ricorda che esse sono disciplinate dal DM 148/1998.  La normativa prevede due formulari: il modello "A" che riguarda chi gestisce rifiuti con detenzione ed il modello "B" per chi gestisce senza detenzione.
Entrambi devono essere numerati e vidimati presso la Camera di Commercio competente con le identiche modalità concernenti i registri IVA.  Nel registro occorre fare attenzione a compilare i seguenti campi: la data ed il numero di registrazione, il codice CER (codice europeo identificativo dei rifiuti), nome indirizzo e tipo di attività svolta dal produttore/detentore, caratteristiche dei rifiuti (origini, tipologia, pericolosità e quantità), il tipo di operazione (carico o scarico) con data e progressivo, luogo di produzione e sito di destinazione, data e percorso instradamento, nome indirizzo e attività del destinatario.  Si ha l'obbligo di conservare il registro per cinque anni dall'ultima registrazione.  Altro obbligo è quello di tenere il documento presso tutti gli impianti di produzione, stoccaggio e gestione; presso le sedi delle società operanti nel settore; presso le sedi di commercianti e intermediari futuri..
Non dimenticare mai:Conservare il registro di carico e scarico rifiuti per almeno 5 anni dall'ultima registrazione effettuata.



Katia Petretta
Myleco sas

mercoledì 10 settembre 2014

newsletter settembre 2014

Troppi danni, anche d’immagine: Selex abbandona il progetto Sistri

“Evitare nuovi, ingenti danni, anche di immagine, in aggiunta a quelli, molto significativi, già subiti nel corso della durata del contratto, le cui previsioni sono state, peraltro, eseguite correttamente e diligentemente”. Con questa motivazione, in una lettera inviata al ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, i responsabili di Selex Service Management (gruppo Finmeccanica) hanno comunicato la decisione “di cessare la gestione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti Sistri, creato dal ministero dell’Ambiente nel 2009, oltre la scadenza contrattuale del prossimo 30 novembre”. Secondo i responsabili dell’azienda del Gruppo Finmeccanica, “i numerosi interventi sul Sistri – avvenuti senza alcun coinvolgimento della società – hanno comportato un enorme squilibrio contrattuale”.
“Tanto nella fase precedente la sospensione del programma (per effetto, per esempio, degli oneri aggiuntivi sostenuti a fronte di modifiche normative, richieste del Ministero, mancati pagamenti di fatture emesse e numerose proroghe all’entrata in vigore del sistema con la conseguente riduzione degli utenti e dei relativi contributi), quanto in quella di riavvio, così da minarne irrimediabilmente il profilo economico-finanziario e la sostenibilità della sua prosecuzione. Il conseguente possibile default di Selex Service Management”, si legge sempre nel comunicato, “è stato sinora evitato grazie all’ingente e continuo apporto di fondi da parte della controllante”. La società si dichiara comunque “disponibile a gestire il Sistri fino alla scadenza contrattuale, fino al novembre 2014, a fronte di un’offerta limitata di servizi, tale da minimizzare i costi ed i danni a proprio carico e di consentire comunque al Dicastero, committente di Selex Service Management in base al contratto di affidamento del Sistri, di effettuare tempestive ed adeguate comunicazioni agli utenti sulle modalità operative nelle fasi successive alla cessazione del servizio”.
E sono sempre le aziende a restare vincolate a un Sistema che non è mai stato pienamente
operativo, che negli ultimi 5 anni, dopo la sua istituzione, ha visto il susseguirsi di svariati
provvedimenti legislativi con innumerevoli modifiche, 7 rinvii e il tutto per non essere ancora
completamente funzionante, un Sistema che richiede il pagamento del contributo annuale
e spese connesse alla disinstallazione dei dispositivi Black Box, precedentemente installati e
successivamente non più fruibili in quanto montati su mezzi autorizzati al solo trasporto di rifiuti non pericolosi, non più obbligati all'utilizzo del Sistri.
 

Semplificazioni SISTRI
Intanto però il Ministero dell’Ambiente è chiamato a provvedere ad ulteriori semplificazioni del
SISTRI, in relazione all’applicazione dell’interoperabilità e alla sostituzione dei dispositivi token
usb (articolo 14 del Decreto Competitività). Finora non è ancora stata approvata alcuna delle
numerose semplificazioni proposte dalle imprese del settore, mentre è slittata dal 3 marzo al 31
dicembre 2014 la data entro la quale il Ministero ottimizzerà e semplificherà il SISTRI.

 

 

venerdì 8 agosto 2014

newsletter agosto 2014

http://us8.campaign-archive2.com/?u=8e3c9fffadc67c84918634972&id=a380554a3e

Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro


La normativa in materia di sicurezza sul lavoro, che trova la sua più ampia espressione nel Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81, ha contribuito a  rafforzare il concetto di salute dei lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni abituali in qualsiasi settore produttivo.
In molti settori, i lavoratori si trovano a dover fare i conti con macchine e attrezzature che li espongono a rischi notevoli spesso sottovalutati in fase di valutazione dei rischi dai datori di lavoro. A questo proposito la normativa dà direttive precise e perentorie che è bene approfondire.
Il concetto cui bisogna fare riferimento è che la macchina deve necessariamente adattarsi all’uomo e non il contrario; da qui l’importanza di mettere in atto tutti gli accorgimenti destinati a garantire il corretto funzionamento e la tutela della salute dell’operatore.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
  1. Le attrezzature siano:
  1.  installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
  2. oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
  3. assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite co specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’art. 18, comma 1, lettera z);
  1. siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.   
Mettere in sicurezza le attrezzature da lavoro fornite ai propri lavoratori è un obbligo di ogni azienda. Collaudi, verifiche e certificazioni sono attività fondamentali per garantire la sicurezza di impianti, processi, materiali e componenti utilizzati nei luoghi di lavoro. Per ogni attrezzatura, durante il proprio ciclo funzionale, vanno accertati la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l’incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente.
Secondo le disposizioni dell'art. 71 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., l’Inail è titolare della prima verifica periodica dopo la messa in servizio di attrezzature e impianti e può intervenire entro quarantacinque giorni dalla richiesta del datore di lavoro. I nuovi ambiti di intervento stabiliti dal decreto prevedono infatti la titolarità dell'Inail per la prima delle verifiche periodiche degli impianti ed attrezzature di cui all'all. VII del DLgs 81/08 e delle Aziende Sanitarie Locali per le verifiche successive.
Per quanto  riguarda la prima verifica, spetta alle aziende richiederla all’Istituto al fine di garantire la sicurezza delle attrezzature da lavoro utilizzate. É necessario, inoltre, che il datore di lavoro indichi un soggetto privato abilitato dall’Inail a cui affidare la verifica, nel caso in cui l’Istituto non sia in grado di eseguire il controllo entro 45 giorni dalla sua richiesta.
 Il Decreto Ministeriale 11/4/2011 prevede infatti che i soggetti titolari (Inail e Asl) possano delegare parte dell'attività di verifica a soggetti privati abilitati secondo le modalità dettate dallo stesso decreto. Le verifiche sono sempre onerose e a carico del datore di lavoro, il quale ha anche l'obbligo di conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'impianto.
L'art. 71 del D.L.gs 81/08 prevede, inoltre, i seguenti adempimenti:
• denuncia di impianto scariche atmosferiche (DPR 462/2001)
• immatricolazione di apparecchi di sollevamento persone e materiali (DM 11 aprile 2011)
• immatricolazione di apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi (DM 11 aprile 2011)
• richiesta di prima verifica periodica (DM 11 aprile 2011) per sollevamento persone e materiali, apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi, impianti termici (all. 7 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).
I datori di lavoro possono fare richiesta all'Inail per via telematica, accedendo ai Servizi online, o inoltrando la richiesta per posta o con modalità di consegna a mano, indirizzata al dipartimento territoriale di competenza. Analoga procedura può essere attivata per gli adempimenti inerenti la denuncia di impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, disciplinata dal D.P.R. 462/2001.

Dott.sa Monica Di Stefano
(Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro)