venerdì 8 agosto 2014

newsletter agosto 2014

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Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro


La normativa in materia di sicurezza sul lavoro, che trova la sua più ampia espressione nel Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81, ha contribuito a  rafforzare il concetto di salute dei lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni abituali in qualsiasi settore produttivo.
In molti settori, i lavoratori si trovano a dover fare i conti con macchine e attrezzature che li espongono a rischi notevoli spesso sottovalutati in fase di valutazione dei rischi dai datori di lavoro. A questo proposito la normativa dà direttive precise e perentorie che è bene approfondire.
Il concetto cui bisogna fare riferimento è che la macchina deve necessariamente adattarsi all’uomo e non il contrario; da qui l’importanza di mettere in atto tutti gli accorgimenti destinati a garantire il corretto funzionamento e la tutela della salute dell’operatore.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
  1. Le attrezzature siano:
  1.  installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
  2. oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
  3. assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite co specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’art. 18, comma 1, lettera z);
  1. siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.   
Mettere in sicurezza le attrezzature da lavoro fornite ai propri lavoratori è un obbligo di ogni azienda. Collaudi, verifiche e certificazioni sono attività fondamentali per garantire la sicurezza di impianti, processi, materiali e componenti utilizzati nei luoghi di lavoro. Per ogni attrezzatura, durante il proprio ciclo funzionale, vanno accertati la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l’incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente.
Secondo le disposizioni dell'art. 71 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., l’Inail è titolare della prima verifica periodica dopo la messa in servizio di attrezzature e impianti e può intervenire entro quarantacinque giorni dalla richiesta del datore di lavoro. I nuovi ambiti di intervento stabiliti dal decreto prevedono infatti la titolarità dell'Inail per la prima delle verifiche periodiche degli impianti ed attrezzature di cui all'all. VII del DLgs 81/08 e delle Aziende Sanitarie Locali per le verifiche successive.
Per quanto  riguarda la prima verifica, spetta alle aziende richiederla all’Istituto al fine di garantire la sicurezza delle attrezzature da lavoro utilizzate. É necessario, inoltre, che il datore di lavoro indichi un soggetto privato abilitato dall’Inail a cui affidare la verifica, nel caso in cui l’Istituto non sia in grado di eseguire il controllo entro 45 giorni dalla sua richiesta.
 Il Decreto Ministeriale 11/4/2011 prevede infatti che i soggetti titolari (Inail e Asl) possano delegare parte dell'attività di verifica a soggetti privati abilitati secondo le modalità dettate dallo stesso decreto. Le verifiche sono sempre onerose e a carico del datore di lavoro, il quale ha anche l'obbligo di conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'impianto.
L'art. 71 del D.L.gs 81/08 prevede, inoltre, i seguenti adempimenti:
• denuncia di impianto scariche atmosferiche (DPR 462/2001)
• immatricolazione di apparecchi di sollevamento persone e materiali (DM 11 aprile 2011)
• immatricolazione di apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi (DM 11 aprile 2011)
• richiesta di prima verifica periodica (DM 11 aprile 2011) per sollevamento persone e materiali, apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi, impianti termici (all. 7 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).
I datori di lavoro possono fare richiesta all'Inail per via telematica, accedendo ai Servizi online, o inoltrando la richiesta per posta o con modalità di consegna a mano, indirizzata al dipartimento territoriale di competenza. Analoga procedura può essere attivata per gli adempimenti inerenti la denuncia di impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, disciplinata dal D.P.R. 462/2001.

Dott.sa Monica Di Stefano
(Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro)